Difesa legittima o Legittima difesa?

Dal latino vim vi repellere licet (è lecito respingere una violenza con la violenza), il principio dell’autotuela (o self-defense) è comune a tutti i maggiori sistemi giuridici che riconoscono il diritto di difendere la propria o altrui persona, nonché i beni propri o altrui dall’aggressione di un terzo. Trattasi di una c.d. causa di giustificazione o scriminante, cioè, di una norma che giustifica o rende lecito un comportamento che, altrimenti, costituirebbe un reato. I maggiori sistemi giuridici hanno tutti elaborato delle norme complesse per regolare la c.d. legittima difesa. In Italia, essa è regolata dall’art. 52 c.p. che reca quanto segue: “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa”.

Nei Paesi di common law, le regole di self-defense corrispondono grossomodo alla nostra legittima difesa e permettono l’uso della forza da parte della vittima o di un terzo allo scopo di difendersi da un fatto ingiusto altrui. Nella sistematica di origine inglese, le principali figure di uso della forza con valore scriminante sono tre: per la difesa personale, per la difesa della proprietà ed allo scopo di prevenire la commissione di reati. Questa ultima causa di giustificazione, simile al nostro “uso legittimo delle armi” (art. 53 c.p.), vale sia per gli agenti di polizia, sia per i privati cittadini che in tali giurisdizioni, generalmente, hanno il diritto di intervenire anche indipendentemente per arrestare un delinquente colto in flagranza di reato (citizen’s arrest). In genere, le regole di self-defense, consentono ad una persona (o un terzo) di usare qualsiasi forza ragionevolmente necessaria, escluso quella mortale, per impedire un danno immediato ed illegale alla propria persona, ai propri beni o per prevenire la commissione di un reato.

Sul piano del diritto sostanziale, diciamo subito che, dal lato pratico, in materia di legittima difesa, common law e diritto civile sono sostanzialmente equivalenti. In entrambi troviamo concetti simili come “difesa” (da “fatto ingiusto”) a “immediatezza” (del pericolo e del danno) a “proporzionalità” della difesa rispetto all’offesa. Ciò che maggiormente distingue l’efficacia scriminante della norma nel primo sistema rispetto al secondo, è l’ interpretazione delle corti.

In Italia, il difficile compito di stabilire se una persona si è difesa legittimamente o no, se ha agito bene o se, magari, ha ecceduto colposamente nella propria difesa, non spetta ad una giuria popolare come nelle giurisdizioni americane di common law, ma a magistrati di carriera che, non rispondendo, né all’esecutivo, né agli elettori, e sono liberi di decidere come vogliono. Non esistendo poi neanche il principio dello stare decisis, ogni corte può disattendere ragionamenti e pronunce di altre corti, salvo quelle della Corte di Cassazione a sezioni unite. I magistrati, però, non sono immuni da idee politiche, o peggio, da partigianeria politica. Ed è così che una legge, che pone delle regole necessariamente astratte, è stata spesso interpretata ed applicata contro lo spirito e la ratio della stessa, in danno a chi difendendosi gravemente ferisce o uccide il proprio aggressore. Che nessuno tocchi Caino sempre e comunque, è davvero troppo! Sopra tutto per una legge che, non dimentichiamolo, è stata concepita per proteggere Abele da Caino e non viceversa.

Con la riforma del 24.01.06, il Governo ha, giustamente, voluto porre rimedio ai guasti provocati da un’interpretazione eccessivamente restrittiva della scriminante per opera di una magistratura troppo “garantista”, stabilendo, ad integrazione della norma posta dall’art. 52 c.p. (Legittima difesa), che  nei casi di violazione di domicilio, il rapporto di proporzionalità non viene meno in seguito all’uso di un’arma legittimamente detenuta, andando così incontro ad un’esigenza crescente e condivisa da un’ampia cross-section dell’elettorato, di potersi difendere con ogni mezzo almeno in casa propria o sul posto di lavoro. La legge di riforma aggiunge un unico articolo alla norma principale che precisa quanto segue:

Nei casi previsti dall’articolo 614 (Violazione di domicilio), primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:
a) la propria o altrui incolumità;
b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione.
La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto avviene all’interno di ogni altro luogo ove si esercita un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale.”

Nelle giurisdizioni di common law, la casa è considerata un luogo inviolabile, proprio come i castelli di un tempo. Rifugio di ultima istanza, si ritiene che nessuno possa essere obbligato a fuggire dalla propria casa per evitare di scontrarsi con un aggressore, sia perché non esiste altro luogo più sicuro dove poter riparare, sia perché non è ritenuto giusto costringere una persona a comportarsi da vigliacco, sempre che possa e voglia difendersi. Conseguentemente, nel difendersi da un ladro o rapinatore penetrato in casa, raramente le autorità contesteranno la proporzionalità di un uso di forza con esiti letali per l’aggressore. Non solo, ma, negli Stati Uniti, è ritenuto lecito proteggere la propria casa anche con i cc.dd. “offendicoli”, congegni anti-intrusione, atti a stordire e/o tramortire l’intruso, senza ucciderlo o mutilarlo. Quindi, cancelli e/o infissi percorsi da corrente elettrica ad alta tensione potranno essere installati a protezione di ville e parchi privati, purché debitamente segnalati e tali da non provocare la morte o l’invalidità permanente dell’intruso.

L’uso della forza è generalmente considerato l’ultima ratio, e la fuga, ove possibile, è preferibile a qualsiasi altra difesa, sia nelle giurisdizioni di civil law, sia in quelle di common law. La fuga, però, come si è detto, ha i suoi limiti. La legge che novella la legittima difesa in “difesa legittima”, sembra, infatti, voler introdurre anche in Italia il common law concept della casa come rifugio di ultima istanza, dalla quale nessuno può essere obbligato a fuggire. Alcuni stati americani permettono al “difensore” di “stand his / her ground”, cioè, di non fuggire davanti all’aggressore, non solo in casa o sul posto di lavoro, ma ovunque. In base alla c.d. regola del Texas, negli Stati dell’Arizona, Colorado, Kansas, Kentucky Oklahoma, Oregon, Texas, Virginia e West Virginia, una persona non è obbligata a fuggire davanti ad un aggressore, pur avendone l’opportunità, quando crede veramente di rischiare la morte o lesioni gravissime. Nell’ottobre del 2005, la “stand your ground law” è entrata in vigore anche in Florida. Tale legge autorizza chiunque a non fuggire davanti ad una minaccia, purché si trovi legittimamente sul luogo dell’aggressione, posto di lavoro e pubblica via compresa. Chiunque, si trova nella situazione predetta, potrà “stand their ground” e far uso, se necessario, di un’arma da fuoco che provochi la morte dell’aggressore.

La recente riforma della legittima difesa, nonostante le critiche, non impone l’uso delle armi, non obbliga nessuno a difendersi a tutti costi. Chi preferisce non far nulla e fuggire, è libero di comportarsi di conseguenza. Al contrario, una persona (legittimamente) presente nella propria abitazione o luogo di lavoro, d’ora in poi, potrà difendere la propria o altrui incolumità, i propri o altrui beni, facendo ricorso a qualunque mezzo idoneo, compreso un’arma (legalmente detenuta), senza per ciò far venir meno il rapporto di proporzionalità (tra difesa e offesa) richiesto dalla norma perché sussista la legittimità della difesa.

Pur lontana dalle “stand your ground laws”  americane, la legge di riforma non mancherà di sollevare un vespaio tra i tanti partigiani di Caino che, comprensibilmente, preferiscono Abele nudo e disarmato. Piuttosto, sarebbe ora che il Governo trovasse un analogo rimedio per ridare mordente all’altra scriminante posta a tutela delle forze dell’ordine, l’uso legittimo delle armi (art. 53 c.p.).

Articolo inedito del febbraio 2006.

pparak